È quello in cui la persona lesa perde temporaneamente la sua autonomia personale per svolgere quasi tutte le attività essenziali della vita ordinaria. 3, co. 1 D.L. n. 132/2014. Il procedimento prevede che, prima di adire il Giudice, il danneggiato debba invitare la controparte per tentare una conciliazione, attraverso la https://socialwoot.com/story20077330/la-gu%C3%ADa-definitiva-para-avvocati-incidenti-stradali-lesioni-gravi-gravissime-morte-590-bis-cp