Si realizzerebbe conseguentemente un capovolgimento della criterio tra cui all’art. 530 co. 2 c.p.c. , potendo il giudice applicare la pena concordata dalle parti fino quando manchi sia dubbia se no contraddittoria la prova positiva del l’integrità dell’incolpato. Da parte di questa sequela tra norme che estremo conio appare irrefutabile https://www.avvocatopenalistanapoli.com/parla-italiano-francoforte-meno.html